Parquet e posa in opera
Nel momento in cui scriviamo, a Novembre del 2022, le norme che regolamentano le pavimentazioni in legno in Italia e all'estero, sono:
- Uni 11368, che definisce criteri e metodi per valutare una pavimentazione in legno per uso interno.
- Uni 1609878, in fase di elaborazione, definirà i criteri progettuali e le modalità di posa in opera della pavimentazione di legno e del parquet per impiego all'interno. Si applicherà alle pavimentazioni da posare mediante incollaggio, flottanti e mediante avvitatura/chiodatura, su qualsiasi tipologia di supporto, impiegate negli edifici di nuova costruzione e/o esistenti.
- Uni 11265, in fase di revisione, identifica competenze e responsabilità dei vari interlocutori nella scelta e nella posa in opera del parquet.
- Uni 11538-1, in fase di revisione, ci spiega come vanno progettate e realizzate le pavimentazioni in legno per esterno
- Uni 11556, in fase di revisione, ci spiega i requisiti che deve avere un posatore di parquet
- E infine la UNI 11935, pubblicata il 15 febbraio 2024, è una norma che il settore aspettava da tempo, perché completa oggettivamente il quadro normativo nazionale. Dopo le norme di prodotto, sui criteri e i metodi di valutazione di un parquet, sulla terminologia, sui trattamenti e cicli di finitura, sui massetti, sulle pavimentazioni di legno per esterni, a oggi UNI non aveva ancora pubblicato una normativa che trattasse il processo di installazione nella sua totalità: partendo dalla progettazione del parquet, passando per le istruzioni per la posa in opera e giungendo infine alle condizioni di utilizzo in fase di esercizio.
Queste importantissime norme, combinate con l'esperienza di cantiere e la prassi, ci spiegano come si affronta la posa in opera del parquet e quali siano le accortezze da utilizzare per evitare contestazioni, perizie e tribunali.
Commenti
Buongiorno sig. Roberto, sotto il parquet è consigliabile mettere una membrana desolidarizzante?
Ad esempio gli strati del pavimento potrebbero essere questi?:
Pavimentazione in legno/ceramica
Membrana desolidarizzante
Massetto in sabbia cemento (minimo quanti cm? si può omettere se c'è la membrana desolidarizzante?)
Manto acustico POLYCELL 30 BLUESTAR 5 mm
Massetto alleggerito a copertura degli impianti (minimo quanti centimetri? 2-3 sopra gli impianti?)
Fascia perimetrale di desolidarizzazione
Doppia barriera vapore in polietilene 0,20 mm
Buongiorno Francesco,
la stratigrafia di un pavimento non è una formula "standard" ma va personalizzata di caso in caso tenendo conto delle esigenze, delle caratteristiche dei solai e dei pavimenti che si vanno a posare, oltre che dell'utilizzo che si andrà a fare del pavimento.
La membrana desolidarizzante è un ottima soluzione: posta al di sotto del parquet o del pavimento in ceramica, permette di aumentare le performance del pavimento e la durata. Bisogna capire se ne vale la pena. Tieni presente che al momento non si utilizza molto (quantomeno in Italia) per una questione economica... costa molto!
Ma su interventi particolarmente importanti, con solai sollecitati, su pavimenti in CLS (in quel caso non serve il massetto, nel tuo caso si!) oppure nel caso di pose eseguite rapidamente, in cui il pavimento è di valore e deve durare a lungo (ex un centro commerciale) anche noi la utilizziamo.
Sul resto degli elementi della stratigrafia: l'alleggerito deve coprire i tubi, quindi va bene che sia 2 o tre centimetri al di sopra. Il massetto deve essere minimo 3 cm. (secondo norme Uni) ma noi suggeriamo almeno 4 cm.
grazie per le domande, buon lavoro,
Nel caso di posa di parquet predefinito su massetto radiante è necessaria la realizzazione dei giunti di dilatazione?
Ciao Giovanna,
i giunti perimetrali vanno eseguiti nel massetto e rispettati anche nel posare il parquet. I giunti di frazionamento vanno eseguiti nel massetto rispettando quanto prescritto dal progetto termotecnico ma non è obbligatorio riportarli anche sul pavimento in legno, specie se posato flottante (Galleggiante).
grazie a te per la domanda, ciao!
Buongiorno,
Sto ristrutturando casa e vorrei mettere dei listoni di prefinito rovere, sul pavimento esistente. Nelle camere c è già un parquet massello in discrete condizioni posato negli anni 70 in iroko. A parte la questione estetica è opportuno ricoprire il massello o è meglio conservarlo facendolo rilamare ?
Devo dire che la problematica dell' umidità dei massetti, mi sta facendo rivalutare l'uso del parquet in tutta la casa.
Grazie.
Ciao Giulia,
se, come scrivi, il pavimento in legno massello di iroko è in buone condizioni non vedo perchè andare a ricoprirlo. Una volta rilevigato sarà come nuovo.
A massetti, legno ed umidità abbiamo dedicato un paio di articoli:
https://www.fratellipellizzari.it/blog/parquet-acqua-umidita
https://www.fratellipellizzari.it/blog/posa-parquet-massetto-umido
Buona lettura, ciao!
Buongiorno abbiamo comperato un pavimento in legno a casa nostra e ci siamo accorti che il pavimento che avevamo ordinato è diverso da quello che ci hanno posato. Il colore del legno è diverso, doveva essere un grigio-tortora invece è un grigio più chiaro. Solo che non ce ne siamo accorti subito anche perchè non ci sono le luci in cantiere e sono passate due settimane dalla posa e mi dicono che dovevo contestare subito e che ormai non si può più fare nulla perchè dovevo contestare entro 5 giorni dalla posa. Secondo voi posso bloccare i pagamenti e farmi cambiare il legno? Avevo anche scelto l'arredamento sulla base del colore e ora siamo disperati. grazie
Mi spiace per la vostra situazione. Cerco di fare un po' di chiarezza e mi scuso se la risposta sarà lunga ma l'argomento è delicato.
Quando il posatore parla di "5 giorni per contestare" si riferisce al contenuto della norma Uni 11368 che disciplina la posa in opera di parquet incollato, chiodato o flottante.
È vero che la norma, modificata recentemente, ha fissato un arco temporale di 5 giorni trascorsi i quali possono subentrare fattori esterni che nulla hanno a che vedere con la posa.
Se ci pensate è corretto perchè spesso ci si trova in situazioni di cantiere in cui entrano altri artigiani che svolgono il loro lavoro rovinando o strisciando il pavimento in legno posato, oppure la presenza di un sistema di riscaldamento o raffrescamento a pavimento genera dei cambiamenti nel pavimento, ma possono anche accadere eventi accidentali causati dall'utente ... insomma una serie di cose che vanno a modificare le caratteristiche della pavimentazione e che non dipendono dal posatore.
Questa norma - citata dal fornitore e posatore del parquet - non mi sembra, però, fare al caso vostro. Infatti voi non lamentate una posa male eseguita bensì un colore differente del materiale.
Va premesso un aspetto fondamentale: questo problema, se fosse stato scoperto prima della posa, si sarebbe risolto semplicemente nella sostituzione del parquet con quello corretto. Ma scoprirlo alla fine dei lavori significa avere creato un danno ben più grave, la cui risoluzione richiede un esborso economico decine di volte superiore alla mera sostituzione.
Si tratta ora di capire a chi attribuire la responsabilità di questo "maggior danno".
Se infatti la responsabilità della errata consegna è immediatamente attribuibile al fornitore, il maggior danno arrecato dalla posa in opera del prodotto errato (con la necessità, ora, di demolire l'intero pavimento e di dover acquistare nuovamente il parquet e sostenere i costi di posa) non è di immediata attribuzione.
Se facciamo riferimento alla Uni 11265 (Pavimentazioni in legno - Posa in opera - Competenze, responsabilità e condizioni contrattuali) che indica come "al momento della consegna in cantiere devono essere effettuati gli opportuni controlli da parte del direttore dei lavori sulla rispondenza dei materiali forniti rispetto a quanto previsto in sede di contratto e a livello di capitolato".
Il direttore dei lavori generalmente coincide con il progettista, ma non sempre. In ogni caso si definisce come "il professionista incaricato da una delle parti (committente o appaltatore) della direzione dei lavori, ovvero di quanto costituisce oggetto del rapporto tra committente e appaltatore-esecutore". La norma stabilisce anche che egli sia "tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano che essa viene posta in essere (...)". Sempre la norma conferisce al DL anche "la verifica dei materiali preventiva al loro ingresso in cantiere".
Insomma la responsabilità di controllare che il prodotto sia conforme a quanto ordinato spetta ad un direttore dei lavori incaricato dal committente che avrebbe dovuto essere edotto sul materiale da posare e avrebbe dovuto controllare prima della posa in opera sia il prodotto che la scheda prodotto verificandone l'idoneità.
E se il committente, per risparmiare oppure perché non ne reputa necessario il lavoro, non nomina un direttore lavori? Purtroppo questo accade molto spesso, specie nelle ristrutturazioni.
La norma suggerisce di indicare, comunque, in contratto le competenze e/o le attribuzioni della figura professionale mancante. Chiaramente se il controllo non può essere fatto da un tecnico che rappresenta il cliente - in quanto non nominato - questa responsabilità ricade sul committente, quindi su di voi, che avreste dovuto verificare la corrispondenza tra quanto consegnato (al momento della firma sul ddt di consegna) e quanto ordinato, anche consultando le schede prodotto. Il controllo richiede pochi secondi ma avrebbe evitato una situazione disastrosa come quella che ci descrivi.
Questo significa che la colpa è solo del cliente finale? No. Come scrivevo più sopra l'errore è AGGRAVATO dal mancato controllo e dalla posa in opera del parquet, ma si tratta di un errore del negozio che ha fornito il parquet.
Per evitare un contenzioso legale, io vi suggerisco di tentare una risoluzione amichevole proponendo al fornitore di contribuire con parte della spesa per il rifacimento del parquet.
Se invece ritenete di procedere legalmente oppure se il fornitore rifiuta la composizione amichevole ti faccio presente che al momento non mi risulta (ma potrei sbagliarmi) che le norme Uni citate ed usate per risponderti abbiano un valore legale, per averlo dovrebbero essere state citate in un provvedimento legislativo. Ma certamente le norme Uni vengono prese in considerazione sia dai legali che dai giudici nei contenziosi, per cui occorre tenerne conto e quindi occorre che voi teniate presente i ragionamenti che ho tentato di fare qui sopra.
Ciao!
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