Agli acquisti di (1) materie prime e (2) prodotti finiti in edilizia si applicano le aliquote Iva indicate nelle tabelle n. 13 e 14 del capitolo 4. Vediamo nel dettaglio le due categorie. 
1. Acquisti di materie prime per l'edilizia
In generale, fatte salve specifice eccezioni, la vendita di materie prime e semilavorate per l'edilizia va assoggettata sempre ad iva con aliquota ordinaria al 22%. 
Questo indipendentemente dal soggetto acquirente. Non rileva, quindi, che l'acquirente sia un privato, un'impresa, un'artigiano. L'aliquota iva ordinaria al 22% viene applicata in tutte le fasi della commercializzazione, quindi anche se impiegate nella costruzione di una abitazione destinata ad essere venduta come prima casa. Insomma si applica indipendentemente dall'impiego ai quali questi materiali vengono destinati.
Esempio di beni assoggettati ad IVA 22%
Per una maggiore chiarezza si riporta qui di seguito un breve elenco delle materie prime e dei prodotti dell'industria lapidea da assoggettare all'aliquota del 22% e suddivisi per gruppi omogenei:

Materiali inerti:
- argilla espansa
- betonite di tipo medio
- ghiaia e ghiaietto
- graniglia per trattamento superficiale e massicciate stradali (calcarea, porfirica, basaltica, silicea e simili)
- granulato di pomice
- perlite espansa in grana grossa
- pietrisco calcareo
- polistirolo liquido o in granuli
- sabbia viva di cava e sabbietta viva di fiume
- silicio e simili
- vermiculite espansa

Leganti e loro composti:
- calce dolce e spenta
- calce eminentemente idraulica
- calce idratata
- cementi normali e clinker
- gesso, malta, miscela per intonaco pronta

Laterizi:
- comignoli e canne fumarie
- elementi in laterizio per soletta mista e nervature parallele con o senza alette ed elementi semplici
- mattoni pieni, forati e anche refrattari pure per stufe
- polifite in cubetti
- tavelle e tavelloni
- tegole

Ferro per cementi armati:
- ferro e acciaio tondo per cemento armato
- in barre lisce e in barre ad aderenza migliorata

Manufatti e prefabbricati:
- in cemento
- laterocemento
- ferrocemento
- fibrocemento e anche con altri composti (quali blocchi cavi in conglomerato di cemento e granulato in argilla espansa, blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibro compresso, pali prefabbricati in calcestruzzo, pozzetti in cemento prefabbricati, recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato) in gesso
 
Materiali per pavimentazione interna ed esterna:
- carte da parati
- carta stoffa da parati
- doghe in legno linoleum listìni in legno
- marmette e marmettoni
- moquette
- parquet (R.A.E. 71/2012)
- pavimenti in gomma e in PVC
- piastrelle da rivestimento murale in sughero
- piastrelle in gres e di marmo
- piastrelle per rivestimento in maiolica
- scaglie da pacco di lastra di marmo
- frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione
- prodotto ceramico cotto denominato biscotto o cotto
- quarzo plastico, tessere di caolino smaltato per rivestimenti
- tessere di vetro (mosaico) per pavimenti e rivestimenti
 
Materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati:
- agglomerato ligneo in lastre
- bitume
- cartone in fibra di amianto
- conglomerati bituminosi
- fibra di vetro
- granulati di sughero in lastre
- guaine impermeabili
- idrofugo liquido e in polvere
- isolanti flessibili in gomma per tubi
- lana di roccia
- polistirene espanso
 
Materiali e prodotti dell'industria lapidea:
- alabastro, ardesia, caolino, diorite
- granito, marmo, pietre calcaree e silicee
- pietre di gesso, porfido, quarzite
- serpentino, sienite, trachite, travertino, tufi
Prodotti e sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei materiali nell'industria lapidea
- argilla, calce, cubetti
- gesso cotto, ghiaia, granulati
- pietrisco, polvere e similari
- sabbia e selci
2. Acquisto di prodotti finiti per l'edilizia
Secondo quanto dettato dalla C.A.E. 1/1994, si intendono beni finiti quei beni diversi dalle matene prime e dai semilavorati che, anche successivamente al loro utilizzo nella costruzione o nel recupero dell'immobile, non perdono la loro individualità, pur venendo incorporati in esso, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni.
Non sono beni finiti le parti strutturali dell'opera e neanche i beni semplicemente ornamentali (fioriere, panchine, ..) e neppure i beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, rappresentano materie prime per il cessionario (mattoni, tondini di ferro, cemento, ...).
Si elencano qui di seguito alcuni esempi di beni finiti:
a) ascensore
b) attrezzature di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli destinati ad essere incorporati in complessi agricolo-produttivi
c) attrezzature sanitarie comprese quelle per il bagno (vasca, lavabo, wc, bidet, piatto doccia, ecc.)
d) caminetti
e) impianti di preparazione e distribuzione di mangimi, per la mungitura e l'alimentazione meccanica degli animali destinati ad essere incorporati in complessi agricolo-produttivi
f) infissi interni ed esterni
g) montacarichi
h) pannelli solari per il riscaldamento (in merito a tale fattispecie si cita la R.A.E. 269/2007 che ha ribadito che la loro fornitura è agevolabile qualora siano impiegati dall'acquirente per l'installazione o costruzione di impianti di produzione di energia - vedi paragrafo 2.19 e tab. n. 13 e 14 del capitolo 4)
i) porte a scomparsa
j) prodotti per impianti a gas (contatori, tubazioni, ecc.)
k) prodotti per impianti di riscaldamento (caldaie, termosifoni, tubazioni, ecc.)
1) prodotti per impianti elettrici (interruttori, cavi elettrici, contatori, tubi e guaine, ecc.)
m) prodotti per impianti idrici (tubi, contatori, ecc.)
n) scale a chiocciola a giorno o retrattili
o) ringhiere, corrimano e tettoie per terrazze e balconi (Risposta a Interpello n. 71/2020)
p) tubi in gres ceramico e loro raccordi impiegati per la costruzione di impianti di riscaldamento, del gas,
idrici, ecc.
 
 
Quando NON si applica l'iva al 4% sui beni finiti
I beni finiti non sono assoggettati all'aliquota ridotta -  bensi all'aliquota ordinaria del 22% - se:
• i beni non si incorporano nella costruzione come elemento strutturale, ma come ornamenti o arredi (ad esempio, fioriere, panchine, portabiciclette, tendaggi, armadi e arredi, portarifiuti, ecc.):
• la cessione viene effettuata nei confronti di soggetti che li utilizzano per costruire immobili non agevolabili:
• la cessione viene effettuata nei confronti di chi destina questi beni alla rivendita, oppure ad una fase della commercializzazione diversa da quella finale nella quale l'acquirente è colui che utilizza il bene nella costruzione (es. passaggio da produttore a grossista);
• la cessione non ha come oggetto il bene finito, ma le singole parti componenti il bene
• i beni acquistati non sono destinati ad essere impiegati quali componenti strumentali della costruzione, ma costituiscono attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività svolta nelle costruzioni stesse (es. quei beni che fungono da scorte di uno stabilimento industriale per essere impiegati nel ciclo di produzione come componenti dei prodotti).
 
Quando si applica l'iva al 4% sui beni finiti
Ai sensi della Tab. A/2 parte Il n. 24 allegata alla Legge Iva la cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione di fabbricati "Tupini" gode dell'iva agevolata al 4% quando: 
- l'acquisto viene effettuato dal privato che costruisce una casa in economia (cioè acquistando direttamente il materiale e stipulando l'appalto solo per i lavori di costruzione), 
- l'acquisto viene effettuato da una impresa che costruisce in proprio o per effetto di contratto di appalto o subappalto.
In caso beni finiti acquisiti in sede di costruzione, spetta invece l'aliquota Iva al 4% per la costruzione di abitazioni non di lusso (anche se non prima casa) mentre spetta l'Iva al 22% in tutti gli altri casi. 
L'aliquota Iva ridotta 4% o 10% si applica nel caso di appalto o di acquisto di materiali finiti purché (con apposita dichiarazione) l'acquirente del bene o del servizio ne attesti la destinazione al realizzo di opere o interventi agevolati.

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