Bonus facciate

Abrogato 

Il bonus facciate non è più in vigore. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2020, è stata applicabile esclusivamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e non è stata prorogata dalle successive leggi di Bilancio, risultando di fatto abrogata.
Il contenuto che segue descrive il funzionamento del bonus facciate nel periodo in cui era vigente e ha finalità esclusivamente informative e di approfondimento normativo.

Come funzionava

Con la legge di Bilancio 2020 è stato introdotto il cosiddetto bonus facciate, che rappresentava un’agevolazione sui lavori edili pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del comune di residenza.

La detrazione, senza limiti di spesa, era ripartita in 10 quote annuali di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e nei successivi.

 

Perchè era stato introdotto?

La ragione per cui era stato inserito questo bonus facciate era quella di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare e migliorare l’aspetto esterno dell’edificio, favorendo, inoltre, gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

 

Bonus facciate: soggetti ammessi

Persone fisiche e giuridiche

La predetta detrazione spettava a tutti i contribuenti che sostenevano spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni, a prescindere dal reddito di cui erano titolari. Si trattava di una detrazione dall’imposta lorda per cui la stessa non poteva essere utilizzata dai soggetti assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

 

Le imprese

Erano esclusi, pertanto, i soggetti con redditi di impresa che aderivano al regime forfetario.
Rientravano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che conseguivano reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Aveva diritto alla detrazione anche il promissario acquirente, a patto che il preliminare fosse regolarmente firmato e registrato.

 

Tipo di interventi per cui era ammesso il bonus

Restauro di facciate

La detrazione era ammessa a fronte del sostenimento di spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

L’agevolazione non spettava per gli interventi effettuati in caso di nuova costruzione dell’edificio o durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

 

Esempi di interventi 

Gli interventi che davano luogo all’ottenimento del bonus erano:

  • interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata

  • interventi sulle strutture opache delle facciate dal punto di vista termico, quindi realizzazione di cappotti o intonaci termici, che interessavano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio. In questo caso gli interventi dovevano soddisfare specifici requisiti minimi

  • interventi su balconi, ornamenti o fregi

Tutti gli interventi erano riferiti all’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire non alle facciate che, ad esempio, davano sul cortile interno o su un cavedio interno.

 

Requisiti minimi in caso di cappotto o intonaci termici

In caso di rifacimento della facciata mediante esecuzione di cappotto o di intonaco termico vi era la necessità che questo interessasse almeno il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda, rispettando i requisiti minimi indicati dal MISE che definiva le modalità di calcolo, il tipo di materiali da utilizzare e le relative prestazioni energetiche.
Era altresì necessario che venissero rispettati i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

 

Zone del comune in cui era ammesso il bonus

La detrazione spettava a condizione che gli edifici fossero ubicati in zona A o B ai sensi del decreto 2 aprile 1968 n. 1444, classificate come zone territoriali omogenee:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

Restavano escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi eseguiti nelle zone C o assimilate.

 

Requisiti dei soggetti e degli immobili per il bonus facciate

Ai fini della detrazione i soggetti beneficiari dovevano possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo. La legge ammetteva come titolo anche la locazione o il comodato regolarmente registrato, con consenso scritto del proprietario.

Potevano fruire della detrazione anche i familiari del possessore o detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto, purché sostenessero le spese.

 

Bonus facciate: interpello giugno 2020

Con la circolare n. 2/E/2020 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito i chiarimenti necessari all’applicazione del bonus.

In particolare, con la risposta all’interpello n. 191 del 23 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che nel bonus facciate rientravano anche le spese sostenute per le opere accessorie necessarie all’esecuzione dei lavori principali.

 

Bonus facciate: criterio di cassa

Secondo il documento citato, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici rilevava la data del bonifico effettuato dal condominio.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali si faceva riferimento al criterio di cassa e quindi alla data dell’effettivo pagamento.

 

Bonifici per bonus facciate: modalità di esecuzione

Potevano essere utilizzati anche per il bonus facciate i cosiddetti bonifici “parlanti”, già predisposti dagli istituti bancari e postali.

 

Come funzionava il credito di imposta per il rifacimento delle facciate

L’esecuzione dei lavori, nel rispetto dei criteri previsti, dava diritto a un credito di imposta pari al 90%, utilizzabile in detrazione dall’IRPEF o dall’IRES.
Le spese valide erano esclusivamente quelle sostenute e pagate entro il 31 dicembre 2020.

 

Commenti

Buonasera, ho de clienti che dovono dare il colore alle facciate di un piccolo condominio composto da tre unità (PT-P1-P2), con tale intervento si pensava anche alla sostituzione delle grondaie e dei pluviali. Effettuate questo tipo di lavori e applicate lo sconto in fattura?
Grazie e buona serata

25/02/2021 - GEOM. ALBERTO …

Ciao Alberto,

si, facciamo questi interventi. Ti contattiamo alla mail che hai lasciato.

ciao!

 

25/02/2021 - michele

Buonasera, vorrei fissare un incontro per un preventivo relativo agli interventi previsti nel bonus facciate.
Grazie

29/07/2021 - Paola busin

Ciao Paola,

grazie per averci scritto, ti contattiamo all'indirizzo mail che hai lasciato per fissare un appuntamento per il bonus facciate.

ciao!

30/07/2021 - michele

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